LA PENA
La pena, che è una conseguenza giuridica della violazione di un precetto penale,consiste nella privazione o diminuzione di un bene individuale come la libertà, la vita o il patrimonio. Essa è applicata dall’autorità giudiziaria mediante un processo penale al soggetto che ha violato un divieto della legge.
La pena può svolgere varie funzioni:
· la funzione meramente retributiva (o assoluta), secondo la quale la sanzione deve servire ad eliminare il male provocato dall’azione illecita;
· la funzione di prevenzione generale, dove la pena rappresenta una minaccia effettuata per evitare che l’azione illegale venga compiuta;
· la funzione di prevenzione speciale, in cui la pena è un atto intimidatorio per far si che il condannato non commetta ulteriori reati, ma allo stesso tempo deve avere un compito rieducativo.
La pena è determinata dai seguenti principi:
· il principio di personalità: la pena colpisce esclusivamente colui che ha commesso il reato
· il principio di legalità: in sede penale si specifica in riserva di legge (la pena non può essere comminata da fonti sublegislative), tassatività-determinatezza (divieto di interpretazione analogica sfavorevole al reo) e favor rei (divieto di applicazione retroattiva sfavorevole al reo e viceversa, applicazione retroattiva della medesima laddove favorevole)
· il principio di inderogabilità: la pena, una volta minacciata, deve essere applicata a colui che ha commesso la violazione
· il principio di proporzionalità: la pena è proporzionale al reo.
Le pene si distinguono in principali ed accessorie.
Quelle principali sono quelle emanate dal giudice con la sentenza penale di condanna, ed esse sono:
- per i delitti (la pena di morte, l’ergastolo la multa, la reclusione)
- per le contravvenzioni (l’arresto e l’ammenda)
- e inoltre anche la permanenza domiciliare e il lavoro sostitutivo irrogabili dal giudice di pace.
Quelle accessorie che conseguono la condanna.
La pena viene estinta quando la sua effettiva realizzazione non si verifica, come nel caso della morte, dell’amnistia, della prescrizione o della remissione della querela.