LA LEGALITA'

 

Il reato è quel fatto giuridico volontario al quale l'ordinamento si collega con apposite leggi contenute nel codice penale. Come conseguenza si va incontro ad una sanzione.

Dei reati si fanno varie distinzioni e classificazioni, quelle più importanti sono previsti nel codice civile che dividono i reati in delitti e contravvenzioni ( art. 39 c.p..).

L'oggetto giuridico del reato è il bene o l'interesse protetto dalla norma penale. L'offesa prodotta dal reato al bene tutelato si definisce danno penale e può assumere due forme: lesione o messa in pericolo a seconda che il bene tutelato sia concretamente leso oppure sia solo minacciato.

Per avere un reato c'è bisogno di un soggetto attivo e di un soggetto passivo.

Il soggetto attivo colui che tiene il comportamento vietato dalla norme incriminatrici.

Il soggetto passivo del reato è il titolare del bene o dell'interesse che la norma tutela e che è leso dal comportamento che costituisce il reato.

L'elemento oggettivo del reato è costituito dalla condotta umana, dall'evento e dal rapporto di causalità.

La condotta è il comportamento umano che costituisce il reato e per essere definita penale deve essere descritta dalla norma. La condotta può consistere sia  in un'azione che in un' omissione.

- L'azione consiste in un movimento del corpo non inteso solo come movimento degli arti ma anche la parola , le espressioni del viso.

- L'omissione consiste nel non compiere l'azione che il soggetto ha il dovere di compiere. Per avere un'omissione penalmente rilevante occorre sia che il soggetto non compia l'azione ma anche che per la legge abbai l'obbligo di compiere quella azione. Un esempio di omissione è l'omissione di soccorso

L'art. 593 c.p. punisce l'omissione di soccorso che si realizza quando un soggetto, trovando abbandonato o smarrito o incapace di provvedere a se stesso un'altra persona omette di avvisare l'autorità. Una particolare ipotesi di omissione di soccorso è quella prevista dell'art. 189 del codice della strada. Questo articolo prevede che l'utente della strada in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ha l'obbligo di fermarsi e di prestare soccorso alla persona o alle persone ferite.

- L'evento è l'effetto o il risultato della condotta umana, che il diritto prende in considerazione per ricollegare al suo verificarsi conseguenze giuridiche. L'evento in senso giuridico consiste nell'offesa al bene o interesse protetto dalla norma.

 

LA CONSAPEVOLEZZA

Nel nostro diritto penale perché si possa parlare di reato non è sufficiente che il soggetto abbia realizzato materialmente il fatto ma occorre anche l'esistenza di un nesso psichico tra il soggetto e il fatto che ha commesso: il fatto cioè deve essere ricondotta all volontà del soggetto. Nel nostro ordinamento il principio di colpevolezza è sancito dall'art. 27 della Costituzione laddove si afferma che la responsabilità penale è personale. La colpevolezza può assumere due forme: il dolo e la colpa.

IL DOLO

 Il reato è doloso quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione o dell'omissione, è previsto e voluto dal soggetto che agisce. Si ha il dolo quando il soggetto si prefigura in anticipo il fatto che sta per commettere ed è mosso da una volontà.

LA COLPA

    L'art. 43 del codice penale stabilisce che il delitto < è colposo o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti. ordini o discipline>. Si ha la colpa  in tutti i casi in cui il soggetto ha agito con scarsa attenzione o leggerezza, sansa adottare quelle misure e quelle precauzioni che avrebbero impedito il verificarsi dell'evento. La colpa viéne definita generica quando deriva da negligenza, imprudenza; imperizia. Si ha negligenza quando il soggetto ha agito senza 1'accortezza e l'attenzione che sarebbero state necessarie. La colpa si definisce specifica quando deriva dalla inosservanza di leggi, regolamenti, ordini , discipline, cioè dalla violazione di norme che imponendo determinate cautele mirano  a prevenire proprio eventi del tipo cagionato dal soggetto. Un'altra distinzione che si opera a proposito della colpa è quella tra colpa incosciente e colpa cosciente. La colpa incosciente  ricorre quando manca non solo la volontà di cagionare, l'evento ma anche la previsione dello stesso. La colpa cosciente ricorre quando l'agente, pur non avendo voluto l'evento, lo ha previsto come conseguenza della propria condotta. In tal caso il soggetto ha agito, a differenza che nel dolo eventuale, con la convinzione che l'evento non sarebbe verificato.
 

LA RESPONSABILITA' OGGETTIVA

In alcuni casi eccezionali il soggetto è chiamato a rispondere dei risultati della sua azione anche se non gli si può rivolgere nessun rimprovero. In tali casi quindi il soggetto è considerato responsabile per il semplice fatto di aver causato l'evento anche senza dolo o colpa. Una ipotesi di responsabilità oggettiva è rappresentata dal delitto preterintenzionale. Secondo l'art 43 c.p.  il delitto è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione o dall'omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente.

Gli unici casi di delitto preterintenzionale previsti dal nostro ordinamento sono l'omicidio preterintenzionale e l'aborto preterintenzionale.

 - L'omicidio preterintenzionale previsto e punito dall'art. 584 c.p. sussiste quando il soggetto vuole percuotere o ferire ma il risultato della sua azione va oltre il voluto poiché la vittima, per effetto dei colpi ricevuti, muore.

-La legge 22 maggio 1978, n. 194 ha, introdotto il reato di aborto preterintenzionale che sussiste quando dall'azione diretta a provocare lesioni deriva come evento più grave non voluto l'interruzione di gravidanza.
 

 

Carla Caruso; Elena Zabatta; Monti Maria