Diritto Penale

Il diritto penale è un ramo dell'ordinamento giuridico, più precisamente del diritto pubblico interno per maggior parte della dottrina, mentre in senso sostanziale è il complesso delle norme che descrivono i reati e le conseguenze (pene) da essi derivanti.
Lo Stato proibendo determinati comportamenti umani (i reati), per mezzo di una minaccia di una specifica sanzione afflittiva (la pena), tutela dei valori fondanti di un popolo. Ed è il tipo di sanzione "la pena" che distingue il reato, ovvero l'illecito penale, dall'illecito civile e dall' illecito amministrativo. E ancora, è il tipo di sanzione, cioè "la pena", a distinguere la norma penale, da quella civile e amministrativa. Impropriamente si parla talvolta di "reato penale", in quanto con la definizione reato si intende già l'illecito penale stesso: cioè una violazione di legge che viene sanzionata con la pena. In altre parole, non esistono "reati non penali". La pena è la sanzione tipica della violazione di un precetto penale detta anche pena criminale che ha come caratteristica la privazione della libertà del reo .
La pena è la sanzione tipica della violazione di un precetto penale che può avere come conseguenza la privazione della libertà del reo (tradizionalmente si distingue tra pena detentiva e pena pecuniaria).

Il diritto penale è retto da quattro principi fondamentali:

Principio di legalità Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali e suoi sotto principi:

la riserva di legge
principio di tassatività o sufficiente determinatezza della fattispecie penale
principio di irretroattività della legge penale
il divieto di interpretazione analogica
Principio di materialità cogitationis poenam nemo patitur'
Principio di offensività nullum crimen sine iniuria
Principio di colpevolezza nullum crimen sine culpa

Al suo interno, questo ramo del diritto pubblico volto a collegare una sanzione ad un comportamento legalmente previsto come criminoso, è diviso in tre elementi costitutivi: fatto, personalità, conseguenze.

Fatto: rappresenta l'oggettività del diritto penale, senza di esso si avrebbe un diritto penale del sospetto, che andrebbe a commisurare la pena in assenza della conseguenza di un comportamento. Personalità: rappresenta il momento illuminante del diritto penale, significa che il soggetto, affichè possa esser punito deve essere imputabile. Non esite una norma simile (a parte e più limitatamente v. art. 428 c.c.) nell'ordinamento civilistico, in diritto penale l'imputabilità rappresenta la soggettività di diritto penale, senza di questa non avrebbe senso infliggere al colpevole la pena, poiché questa (art. 27 Costituzione) ha finalità retributiva e riabilitativa, e di nessun reiserimento sociale potrebbe beneficiare chi non è in grado di comprendere il significato della pena stessa. conseguenze: sono rappresentate dalle sanzioni che seguono la violazione della norma penale. Anche in diritto civile vi sono delle conseguenze sanzionatorie alla violazione della normativa di rierimento, ma con l'essenziale differenza che queste hanno solo carattere pecuniario o obbligatorio e consistono in risarcimenti derivanti da responsabilità (contrattuale o extracontrattuale) non potendo mai avere carattere privativo della libertà personale.

Limiti spaziali

L'ordinamento italiano recepisce 4 principi basilari, che non sono applicati in maniera esclusiva o tendenzialmente rilevante, ma in modo concorrente e coordinato:
principio di territorialità: La legge penale punisce chiunque delinqua nello stato di riferimento;
principio di difesa (o di tutela) : La legge penale si applica a coloro che comettono reati che offendano beni appartenenti allo stato di riferimento o cittadini dello stesso;
principio di universalità : La legge penale si applica a tutti i reati, ovunque e da chiunque commessi;
principio di personalità : La legge penale si applica a tutti i reati commessi da un cittadino dello stato di riferimento, indipendentemente dal locus commissi delicti
Si estrinsecano attraverso il principio di obbligatorietà che sottopone alla legge penale tutti colori, cittadini o stranieri, che si trovino nel territorio dello stato italiano e, in casi specifici, anche cittadini e stranieri che si trovino all'estero.